(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione dell'Art. 2 dello statuto, riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato spettacolo, in tutte le sue forme, quale fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunita', investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo. 2. La Regione favorisce la ricerca nel campo delle attivita' di spettacolo sia mediante l'integrazione con le altre arti, sia attraverso il confronto con analoghe esperienze nazionali e straniere. 3. Ai fini della presente legge, la Regione: a) favorisce la continuita' e lo sviluppo delle attivita' di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, anche a carattere territoriale, sostenendone la produzione, la distribuzione e la circolazione; b) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati razionalizzando le risorse economiche ed organizzative; c) persegue l'ampliamento della partecipazione degli spettatori e l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalita' turistiche, educative e culturali.