(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del
                          2 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione, in attuazione dell'Art. 2 dello statuto, riconosce
e  sostiene lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato spettacolo,
in  tutte le sue forme, quale fondamentale espressione culturale e di
intrattenimento,  fattore  di  sviluppo  morale  e  civile  idoneo  a
generare   opportunita',   investimenti,   partecipazione,   prodotti
qualificati  e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento
e sviluppo.
    2.  La  Regione favorisce la ricerca nel campo delle attivita' di
spettacolo  sia  mediante  l'integrazione  con  le  altre  arti,  sia
attraverso   il   confronto   con  analoghe  esperienze  nazionali  e
straniere.
    3. Ai fini della presente legge, la Regione:
      a) favorisce  la  continuita'  e lo sviluppo delle attivita' di
spettacolo  ad  iniziativa  pubblica  e  privata,  anche  a carattere
territoriale,  sostenendone  la  produzione,  la  distribuzione  e la
circolazione;
      b) incentiva  la  collaborazione  fra  soggetti  pubblici, enti
operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e
soggetti   privati   razionalizzando   le   risorse   economiche   ed
organizzative;
      c) persegue l'ampliamento della partecipazione degli spettatori
e  l'equilibrata  distribuzione dell'offerta culturale nel territorio
regionale,  anche  in  relazione  a finalita' turistiche, educative e
culturali.